La Corte di Giustizia UE, con una recentissima sentenza dell’ottobre 2026, ha affermato un principio destinato ad avere un impatto dirompente ed a incidere profondamente sul contenzioso bancario in materia di phishing e frodi digitali: in caso di operazione non autorizzata, la banca deve rimborsare subito il cliente e non può negare il rimborso immediato limitandosi a sostenere che vi sia stata negligenza grave del pagatore.
La questione della colpa grave resta invece sullo sfondo della fase successiva: potrà essere fatta valere dopo, ma non può bloccare il riaccredito delle somme.
Il principio è chiaro:
prima si protegge il patrimonio del cliente, poi si accerta chi debba sopportare definitivamente la perdita.
È una lettura coerente con la normatuva europea e con l’idea, ormai consolidata, che il rischio delle frodi informatiche ricada in prima battuta sull’intermediario, salvo prova rigorosa del dolo o della colpa grave dell’utente.
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