USUCAPIONE DI UN BENE DEMANIALE, IN QUALI CASI E’ POSSIBILE 

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Usucapione e beni demaniali: quando il possesso non basta

Si può usucapire un bene demaniale? In linea generale no. I beni demaniali sono protetti in modo speciale e non bastano il tempo o l’uso continuato per diventarne proprietari. L’unica eccezione riguarda i casi in cui si riesca a dimostrare che il bene abbia prima perso la sua natura demaniale.

Di regola i beni demaniali non si possono usucapire, salvo casi eccezionali, quali la sdemanializzazione, anche tacita, del bene da accertarsi però con requisiti molto rigorosi.

I beni demaniali sono sottratti al commercio giuridico e non possono essere acquistati per semplice possesso prolungato, perché vengono qualificati come beni inalienabili e tutela in modo speciale la loro destinazione pubblica.

Questo significa che, anche se un privato utilizza da molti anni un bene appartenente al demanio, il tempo da solo non basta a trasformarlo in proprietario.

La possibilità di usucapione deriva solo se prima il bene ha perso la sua natura demaniale ed è passato nel patrimonio disponibile dell’ente pubblico, cioè se vi è stata una sdemanializzazione.
La sdemanializzazione può essere espressa, con atto formale, oppure tacita, ma quest’ultima è ammessa solo in presenza di comportamenti positivi, univoci e incompatibili con la volontà della Pubblica Amministrazione di mantenere la destinazione pubblica del bene.
La giurisprudenza recente ribadisce che la semplice inerzia dell’ente, il mancato uso o la tolleranza non bastano.

Chi invoca l’usucapione ha un onere probatorio molto gravoso: deve dimostrare non solo il possesso ventennale, ma prima ancora che il bene non fosse più demaniale al momento iniziale del possesso utile.
In mancanza di una prova rigorosa della sdemanializzazione, la domanda di usucapione è destinata a essere respinta.

Per questo, nei casi concreti, la vera questione non è tanto “da quanti anni il bene è occupato”, ma “quando e come il bene ha eventualmente perso la sua natura pubblica”.

Pensiamo a una porzione di strada, a un’area comune o a un bene formalmente pubblico che da anni non viene più utilizzato.

Se però l’ente non ha mai compiuto atti chiari di dismissione, e anzi il bene risulta ancora destinato o destinabile a funzione pubblica, il possesso privato non può trasformarsi automaticamente in proprietà.
Diverso è il caso, più raro, in cui esistano atti e fatti inequivoci che mostrino la rinuncia definitiva della P.A. alla destinazione pubblica: solo allora si apre, in astratto, il tema dell’usucapione.



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